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Introduzione

Prescrizione semplificata dal 1° agosto 2022

  • Dal 1° agosto 2022, la prescrizione di cannabis per uso medico in Svizzera sottostà a un nuovo disciplinamento giuridico.1, 2, 3
  • Questo pone i farmaci a base di cannabis sullo stesso piano delle sostanze stupefacenti controllate (ad es. metadone o morfina).
  • Ciò significa che non è più necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP per utilizzare in un quadro medico preparati contenenti cannabis.
  • Nel rispetto del suo obbligo di diligenza ( 11 LStup) e mediante una ricetta per stupefacenti, la/il medica/o può assumersi la responsabilità di prescrivere medicamenti a base di cannabis fabbricati ad hoc da una farmacia (formula magistralis).
  • La modifica non concerne i farmaci contenenti CBD (cannabidiolo) puro o estratti di cannabis con un tasso complessivo di THC inferiore all’1%, poiché non rientrano nel campo d’applicazione della legislazione sugli stupefacenti.
  • La supervisione dell’obbligo di diligenza è esercitata dalle autorità cantonali preposte all’esecuzione.
  • Non vi sono restrizioni legali per quanto riguarda le indicazioni, la forma galenica o la posologia.
  • Ogni volta che la/il medica/o prescrive un farmaco a base di cannabis, è tenuta/o a notificarlo all’UFSP, anche nel caso di terapie già in corso prima del 1° agosto 2022. A questo scopo occorre un account HIN. Ulteriori notifiche sono richieste dopo un anno e dopo due anni, oppure se il trattamento viene interrotto.4
  • Per coltivare, produrre e trasformare a scopo medico sostanze stupefacenti del tipo cannabis occorre un’autorizzazione di Swissmedic. Lo stesso vale per il commercio di queste sostanze. I controlli sono esercitati da Swissmedic e dalle autorità cantonali.
  • La farmacopea prevede ora anche una monografia sulle infiorescenze di cannabis.

Nozione

  • Espressioni quali «cannabis medica», «cannabinoidi in medicina» o «farmaci a base di cannabis» si riferiscono all’impiego della canapa e delle sue componenti naturali o sintetiche (i cosiddetti cannabinoidi) in un quadro terapeutico per il trattamento di malattie. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la presenza di tetraidrocannabinolo (THC) è considerata indispensabile per un’azione farmacologica.
  • Occorre distinguere l’uso di cannabinoidi a scopo medico dall’uso di cannabidiolo (CBD) quale sostanza isolata. A quest’ultimo riserviamo una scheda a parte.

Ricerca medica

  • Quale associazione professionale, la Società Svizzera di Cannabis nella Medicina (SSCM) mira a fare in modo che la cannabis sia riconosciuta come rimedio in Svizzera, che possa essere applicata in un quadro clinico e che il suo uso sia regolamentato dalla legge. La SSCM si batte affinché in merito alle terapie a base di cannabis medica si adotti un approccio scientificamente razionale, libero da censure e ostacoli burocratici, che possa facilitarne l’accesso. Sulla sua homepage pubblica informazioni generali per le/gli specialiste/i e per il grande pubblico, oltre a raccomandazioni sull’applicazione e raccomandazioni terapeutiche.
  • Inoltre, la SSCM si propone di riunire mediche/ci, ricercatrici/tori, rappresentanti politiche/ci, rappresentanti dell’industria e professioniste/i della salute per promuovere lo scambio di conoscenze sulla cannabis medica, a livello nazionale e internazionale.
  • Per favorire la diffusione di articoli specialistici sul tema della cannabis medica, la casa editrice Karger pubblica la rivista specializzata Medical Cannabis and Cannabinoids, accessibile gratuitamente, che è anche l’organo ufficiale della SSCM. Ulteriori informazioni sulla SSCM e un modulo di iscrizione per entrare a farne parte sono disponibili sul sito web dell’associazione.

La situazione dal punto di vista della/del paziente

  • Sempre più sovente pazienti colpite/i da malattie croniche chiedono alla/al medica/o (generalista, neurologa/o, oncologa/o, esperta/o in cure palliative) la prescrizione di cannabis o di cannabinoidi (cannabis medica), o anche solo informazioni in merito, spinte/i soprattutto dal fatto che trattamenti provati in precedenza non hanno dato loro il sollievo sperato.

La situazione dal punto di vista della/del medica/o

  • La/Il medica/o conosce la/il paziente da lungo tempo, così come i dolori di cui soffre e le terapie già tentate. Vorrebbe alleviare questi dolori ed è pronta/o a cercare soluzioni nuove o meno convenzionali. Dal 1° agosto 2022 ogni medica/o può prescrivere farmaci a base di cannabis senza dover chiedere un’autorizzazione (eccezione: se la/il paziente presenta una dipendenza da stupefacenti, occorre l’autorizzazione della/del medica/o cantonale).

Insicurezza / Domande

  • A causa del dibattito politico, sociale e scientifico sull’uso della cannabis quale sostanza stupefacente, la/il medica/o e la/il paziente sono confrontate/i a molte questioni che in qualsiasi altro trattamento fitoterapeutico non entrerebbero in linea di conto. Ad esempio:
    • L’efficacia della cannabis per trattare determinate malattie è provata?
    • Qual è la corretta procedura da seguire?
    • Come scegliere il preparato? Come stabilire la posologia?
    • La cassa malati coprirà i prezzi di questi medicamenti?
  • Come supporto per la decisione medica proponiamo uno

    schema che spiega come procedere

    , conformemente alla situazione giuridica attuale e ai risultati scientifici più recenti.
  • Aggiungiamo anche informazioni sul cannabidiolo (CBD). In una prospettiva sia scientifica sia giuridica il consumo di CBD va distinto dall’impiego di cannabis medica.

Revisione della legge sugli stupefacenti RS 812.121, RU 2022 385
Revisione dell’ordinanza sul controllo degli stupefacenti RS 812.121.1, RU 2022 386
Revisione dell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti RS 812.121.11, RU 2022 387
Questa raccolta di dati permette di osservare in che modo evolveranno la prescrizione e l’utilizzazione dei farmaci a base di cannabis per i quali non occorre più chiedere un’autorizzazione, di ottenere informazioni sulla loro sicurezza e sui loro effetti e di fornire una base per una valutazione scientifica della modifica di legge entrata in vigore. Le/I pazienti non sono registrate/i per nome, ma in forma codificata.

 

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