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Ricetta medica

È autorizzata/o a emettere una ricetta per stupefacenti la/il medica/o e la/il veterinaria/o che esercita come indipendente, con un’autorizzazione cantonale e con uno studio in proprio (art. 9 e 10 della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, RS 812.121).

Le ricette per stupefacenti sono valide un mese. In caso di terapia sostitutiva possono durare 3 mesi.

I taccuini con i formulari ufficiali e numerati per le ricette sono ottenibili presso il servizio della/del farmacista cantonale o del medico cantonale, oppure presso i servizi di controllo dei medicamenti (ogni Cantone ha il suo sistema).

Ogni taccuino ha una pagina gialla, che va conservata separatamente e su cui sono annotati il numero del taccuino e quelli delle ricette. In questo modo, se il taccuino è smarrito è possibile bloccare le ricette, e i relativi numeri saranno pubblicati sul sito internet di Swissmedic e nel bollettino dell’UFSP. Si consiglia di conservare il taccuino sotto chiave.

 

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