Guida in stato di ebrietà
- La revisione della legge sulla circolazione stradale (LCStr) del 2005 ha abbassato la soglia di tolleranza per l’alcolemia da 0.8 a 0.5‰. Questa decisione non è stata presa solo per uniformare la legislazione svizzera a quella europea, ma anche in seguito a un riscontro importante: la capacità di guida, in particolare la cosiddetta "capacità di riserva", è fortemente pregiudicata già con un tasso di alcolemia relativamente basso. Di conseguenza, l’articolo 14 LCStr, ad es., postula sufficienti "attitudini fisiche e psichiche" quale condizione fondamentale per il rilascio di una licenza di condurre o di una licenza per allieva/o conducente.
- Se una persona è trovata in stato di ebrietà al volante, le autorità avviano una procedura penale (che può implicare una contravvenzione, una pena privativa della libertà e/o interventi terapeutici) e una procedura amministrativa che può comportare diverse misure, e che decide come e per quanto tempo sarà revocata la licenza di condurre.
- Se i servizi cantonali della circolazione ritengono di trovarsi di fronte a un caso di consumo alcolico problematico, possono ordinare una procedura detta di "accertamento dell’idoneità alla guida".
- Nell’ambito del programma di misure "Via sicura" promosso dalle autorità federali, dopo il 1°luglio 2014 ogni persona trovata al volante con un’alcolemia superiore all’1.6 ‰ è sottoposta a una procedura di "accertamento dell’idoneità alla guida". Al terzo caso di ebrietà al volante sull’arco di 10 anni, è richiesto un esame medico, secondo le direttive redatte nel 2000 da un gruppo di esperti di sicurezza della circolazione quale riferimento per le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia (cfr. direttive Verdachtsgründe fehlender Fahreignung, Massnahmen, Wiederherstellung der Fahreignung).
- Secondo l’articolo 16a LCStr, una persona trovata al volante con un’alcolemia non qualificata, ossia compresa tra 0.5 e 0.79‰, commette un’infrazione di lieve entità, che comporta almeno un ammonimento (misura amministrativa). Se l’alcolemia è qualificata, ossia superiore allo 0.8‰, l’infrazione è considerata grave, come la guida sotto l’effetto di stupefacenti o farmaci, e comporta una revoca della licenza di almeno 3 mesi. La revisione della LCStr ha introdotto un "sistema a cascata" che, in caso di recidiva, prevede revoche più severe.
- Se le autorità ordinano una perizia medica per accertare l’idoneità alla guida, occorre innanzitutto prendere in considerazione le conseguenze, per la circolazione stradale, della problematica legata al consumo di alcol (abuso di sostanza o dipendenza); in tal caso può essere necessario verificare anche l’idoneità psicologica alla guida, così da valutare il rischio di ricaduta e la consapevolezza del problema. Se l’idoneità alla guida è accolta, le autorità possono stabilire eventualmente, accanto a una revoca a tempo determinato (la cosiddetta "revoca di ammonimento"), determinate condizioni riguardanti il consumo di alcol. Se l’idoneità alla guida è respinta, si procede alla cosiddetta “revoca di sicurezza” a tempo indeterminato; se questa revoca è dovuta a una problematica di dipendenza, la persona è tenuta a sottoporsi a una terapia di lunga durata (almeno 6 -12 mesi). In seguito, di solito, la licenza è nuovamente rilasciata, ma solo a condizione che la terapia prosegua.
- Informazioni per le/i pazienti:
- opuscolo "In-dipendenze: Alcol e circolazione stradale" pubblicato da Dipendenze Svizzera (può essere ordinato oppure scaricato dal sito)
Biomarcatori per il controllo e la prova di un’astinenza prolungata
- Tra i biomarcatori dell’abuso alcolico figurano: la transferrina carboidrato carente (Carbohydrate Deficient Transferrin, CDT), la γ-glutamiltransferasi (γ-GT), la glutammico-ossalacetico transaminasi (GOT [anche: ASAT]), la glutammico-piruvico transaminasi (GPT [anche: ALAT]), il volume corpuscolare medio degli eritrociti (MCV) e l’etilglucuronide (EtG).
- L’EtG è un metabolita dell’etanolo ed è il marcatore più sensibile e più specifico. Si forma dopo il consumo di alcol e può essere rintracciato nel sangue, nelle urine e nei capelli. Se i risultati degli esami sono positivi, significa che la persona ha consumato alcol.
- La ricerca di etilglucuronide nei capelli è una procedura oramai consueta in medicina legale per verificare l’effettiva astinenza e valutare il comportamento della persona rispetto al consumo di alcol (cfr. anche Rilevabilità dell’alcol).
- Per verificare l’astinenza dall'alcol si esegue un controllo dell’EtG nei capelli, ogni 6 mesi.
- Tracce di EtG inferiori a 7 pg/mg sono attualmente considerate segno di astinenza, mentre valori superiori a 30 pg/mg indicano un consumo eccessivo di alcol.1
- Il fosfatidiletanolo (PEth) comprende un gruppo di fosfolipidi composti da una molecola di fosfoetanolo non polare sulla quale si agganciano due acidi grassi a catena lunga, che si formano nelle membrane cellulari a partire dalla fosfatidilcolina e solo in presenza di alcol. Per questa ragione il fosfatidiletanolo è utilizzato come biomarcatore diretto per lo screening di un consumo di alcol recente, rilevabile già 30 minuti dopo l’inizio dell’assunzione e fino a 2 – 3 settimane dopo la fine. Un singolo episodio di consumo non comporta livelli rilevabili di fosfatidiletanolo.
1Gruppo di lavoro sull’analisi dei capelli istituito dalla Società svizzera di medicina legale: Bestimmung von Ethylglucuronid (EtG) in Haarproben, 2017, con relativa bibliografia.