Aspetti giuridici
La protezione dei minori e degli adulti
(in vigore dal 1° gennaio 2013)
Con questa revisione di legge si è inteso:
- favorire l’autodeterminazione, garantendo nel contempo la miglior assistenza possibile (conflitto etico);
- proteggere le persone incapaci di discernimento (protezione della personalità);
- rafforzare la solidarietà famigliare (rappresentanza);
- professionalizzare la protezione dei minori e degli adulti; e
- ricorrere alla limitazione della libertà e del movimento solo se non vi sono più altre possibilità.
Il ricovero a scopo di assistenza è disciplinato dal Codice civile svizzero (art. 426 cpv. 1 CC):
Condizioni per un ricovero a scopo di assistenza
Con la revisione del diritto tutorio, le condizioni per un ricovero a scopo di assistenza hanno trovato una formulazione un po’ diversa. Ora il Codice civile precisa che "una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti" (art. 426 cpv. 1 CC). Non menziona invece più altre condizioni, quali la minaccia per la propria incolumità o per quella altrui.
Attenzione: nella prassi, il ricovero a scopo di assistenza è disciplinato in termini diversi da un Cantone all’altro, e ciò concerne diversi aspetti, riguardanti la medica o il medico autorizzati a decidere un ricovero oppure le scadenze per vagliare nuovamente i casi delle persone che hanno scelto un ricovero volontario ma che, in seguito, sono state trattenute dall’istituzione alla quale si erano rivolte. Sui loro siti internet, i servizi cantonali di sanità pubblica mettono a disposizione la relativa documentazione (direttive, formulari).
Un esempio: il Cantone di Zurigo
Esame in vista di un ricovero a scopo di assistenza
Il ricovero a scopo di assistenza in un istituto idoneo può durare al massimo 6 settimane. Se intende prolungare questo limite, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) deve emettere una decisione formale e, a questo scopo, è tenuta a chiedere una perizia medica. Le vie di ricorso non cambiano rispetto alla legislazione in vigore precedentemente; l’opposizione va pertanto presentata, in prima istanza, al pretore.
Permanenza coatta
Nel caso, invece, di una persona che è entrata volontariamente in un istituto, se in seguito occorre una permanenza coatta superiore a 3 giorni, l’APMA o un medico specializzato in psichiatria e psicoterapia deve prendere una decisione formale di ricovero a scopo di assistenza.
Segnalazione di situazioni a rischio
In Svizzera, una situazione a rischio va segnalata per iscritto da una persona fisica o giuridica all’APMA, che può così intervenire. Una situazione a rischio è data quando si teme che una persona, ad es. un bambino bisognoso di cure, potrebbe subire un danno.
Per intervenire, non è necessario che il danno esista già; basta che esso possa essere evitato. Segnalare una situazione a rischio è un passo drastico, che di solito viene compiuto quando tentativi autonomi di risolvere i problemi non hanno avuto successo.
La maggior parte delle segnalazioni provengono da persone che sono vicine alla persona a rischio.
Se una persona curante (ad es. medica/o, psicologa/o) intende segnalare un caso senza il consenso della diretta interessata o del diretto interessato, deve prima rivolgersi alle autorità competenti per ottenere un esonero dal segreto professionale. Solo in questo modo potrà indicare in dettaglio quali sono i rischi che la persona incorre.
Capacità di subire un internamento
Puô capitare che una medica o un medico generalista debba pronunciarsi sull’opportunità di privare una persona della libertà, o più esattamente sulla capacità di questa persona di subire la misura in questione. Si può trattare di una sua o di un suo paziente oppure di un caso d’emergenza concernente una persona in custodia cautelare o momentaneamente agli arresti.
Secondo Christoph Burz1, per valutare se una persona è in grado di subire un ricovero a scopo di assistenza occorre tener conto degli aspetti seguenti:
- non si tratta di emettere una diagnosi, bensì di ponderare da un lato gli aspetti medici e, dall’altro, il diritto dello Stato a procedere;
- le odierne condizioni carcerarie hanno un impatto moderato sullo stato di salute della persona condannata;
- una sentenza passata in giudicato non può e non deve essere invalidata da un certificato medico;
- il Tribunale federale propugna da anni una prassi restrittiva;
- la medica o il medico deve limitarsi a evidenziare gli esiti dell’anamnesi e a esporli in un linguaggio comprensibile ai profani; occorre inoltre far presente che cosa implica a livello pratico la necessità di seguire una terapia;
- occorre rinviare ai rischi tenendo conto della capacità di resistenza della persona e delle situazioni di stress che si profilano concretamente all’orizzonte;
- occorre indicare se e in che modo lo stato di salute della persona possa essere migliorato mediante interventi organizzativi o terapeutici;
- la tendenza al suicidio non è di per sé un motivo sufficiente per presumere che la persona non sia idonea al ricovero.
1Burz C; Psychische Störungen und Hafterstehungsfähigkeit, / Troubles psychiques et aptitude à supporter une détention, in Forum Medico Svizzero, 2007, pp. 146-149